Una delle domande più frequenti che ci vengono fatte è: i permessi comunali sono necessari per installare una pergola o una tenda da sole nella nostra abitazione?
Attività Edilizia Libera
È finalmente possibile fornire una risposta certa, supportata dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024 al Testo Unico 380/2001, art. 6 “Attività edilizia libera”. In base a queste modifiche, l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di tutte le schermature solari, comprese le pergole con tetto in tessuto impermeabile impacchettabile e le pergole bioclimatiche, è ufficialmente classificata come Attività in Edilizia Libera. Anche le vetrate impacchettabili, dette VEPA (Vetrate Panoramiche), rientrano in questa categoria.
– Tende da sole
– Pergole e pergole bioclimatiche con telo retrattile anche impermeabile o con elementi di protezione solare mobili o regolabili. Le pergole devono, inoltre, essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
– Vetrate panoramiche amovibili (VEPA): vetrate utilizzate per chiudere balconi, terrazze, logge o porticati. Devono essere scorrevoli, impacchettabili, a tutta altezza e amovibili.
Questo significa che è possibile installare una pergola e/o una vetrata panoramica nella propria abitazione senza bisogno di comunicazioni al comune (Cil, Cila, Scia) o permessi a costruire, fatti salvi il diritto di terzi e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Di seguito riportiamo i testi integrali contenuti nel Testo Unico 380/2001, con le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024, in cui vengono accuratamente spiegate le tipologie di prodotti che rientrano in Edilizia Libera:
“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizione contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (…)
B bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge o di portici rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.**
b -ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;.”
Si raccomanda di controllare e rispettare sempre le eventuali indicazioni fornite dal proprio comune per questo genere di installazioni (ad esempio: colori, forme, ecc.) e di tenere in considerazione l’obbligatorietà di verifica e rispetto dei diritti di terzi (confinanti, condomini, ecc.).
Se avete intenzione di installare una pergola o una tenda nella vostra casa che rientri nelle Attività di Edilizia Libera, vi suggeriamo di presentare presso i vostri comuni il Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024 e il glossario correlato (li trovate qui), e la guida ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che indica ai comuni le novità introdotte, così da sbloccare le pratiche e informare le amministrazioni di questa nuova normativa.