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Tende e Schermature
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Attività Edilizia Libera

Una delle domande più frequenti che ci vengono fatte è:
i permessi comunali sono necessari per installare una pergola o una tenda da sole nella nostra abitazione?

 

È finalmente possibile fornire una risposta certa, supportata dalle modifiche fatte con il Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024 al Testo Unico 380/2001 art.6 “Attività edilizia libera”: l’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tutte le schermature solari, comprese quindi anche le pergole con tetto in tessuto impermeabile impacchettabile e le pergole bioclimatiche è ufficialmente Attività in Edilizia Libera. Rientrano inoltre in Edilizia Libera le vetrate impacchettabili, dette VEPA (Vetrate Panoramiche).

 

Questo significa che è possibile installare una pergola e/o una vetrata panoramica nella propria abitazione senza comunicazioni al comune (Cil, Cila, Scia) o permessi a costruire, fatto salvo il diritto di terzi e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ecc. 

 

Di seguito vi riportiamo i testi integrali contenuti nel Testo Unico 380/2001 con le modifiche inserite dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024, in cui vengono spiegate accuratamente le tipologie di prodotti che rientrano in Edilizia Libera:

“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizione contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (…)

B bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione degli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge o di portici rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria o superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare e preesistenti linee architettoniche.

b -ter ) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;.”

 

Si raccomanda di controllare e rispettare sempre le eventuali indicazioni date dal proprio comune per questo genere di installazioni (per esempio: colori, forme, ecc.) e ricordiamo l’obbligatorietà di verifica e rispetto di eventuali diritto di terzi (confinanti, condomini, ecc).

 

Nel caso abbiate intenzione di installare una pergola o una tenda nella vostra casa che rientri in Attività di Edilizia Libera, vi suggeriamo di portare presso i vostri comuni il Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024  e il glossario (li trovate qui), così da sbloccare le pratiche e mettere a conoscenza le amministrazioni di questa nuova, importante, novità.

 

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